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Chi Siamo   

ATTO DI MODIFICA DI STATUTO

 

Con il presente s’intende modificare lo Statuto, richiamato dall’Atto Costitutivo del 20 novembre 2004, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salò il 23 dicembre 2004 al n. 101207 serie 3.
Si chiede pertanto la registrazione del rinnovato

 

STATUTO

 

Parte Prima
Art. 1 – Dichiarazione Costitutiva

1.1 E’ costituita l’associazione culturale no profit denominata “AMICI DELLA MUSICA”. In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione. L’attuale sede associativa viene stabilita in Puegnago del Garda, Via 25 Aprile n. 4.
1.2 L’eventuale cambio d’indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo Statuto, né ai regolamenti interni.
1.3 L’Associazione può individuare, in funzione alle proprie esigenze, ulteriori sedi presso cui svolgere la propria attività.
1.4 L’Associazione ha durata illimitata.

 

Art. 2 – Scopi e Finalità
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) studiare, praticare, approfondire, sviluppare e diffondere, in forma collettiva ed individuale, la musica senza discriminazioni di tempo, di tendenze e di stili;
b) sviluppare l’associazionismo e il volontariato in ambito culturale e musicale;
c) promuovere, organizzare e gestire corsi d’insegnamento musicale di tipo vocale o strumentale, corsi di didattica, d’informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, lezioni-concerto, laboratori di musica d’insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale tra persone di ogni età;
d) sostenere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, coordinandone le attività;
e) favorire la formazione e la crescita del coro Carminis Cantores promuovendo, sostenendo e coordinando l’attività didattica ed artistica del medesimo;
f) realizzare iniziative atte a reperire fondi da destinare al finanziamento dei gruppi strumentali e complessi vocali dell’Associazione;
g) favorire, organizzare, realizzare anche per conto di terzi, oppure partecipare a manifestazioni musicali e culturali, concorsi, rassegne, festival, concerti, conferenze, dibattiti, corsi d’aggiornamento e di approfondimento ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
h) incentivare ed attuare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
i) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica musicale mediante la diffusione di riviste, bollettini, testi musicali, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
j) curare la creazione di siti internet, di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell’Associazione;
k) gestire un’emittente radiofonica per la diffusione e promozione, a scopo culturale, didattico ed educativo della musica, nonché divulgare le iniziative promosse dall’Associazione;
l) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;
m) attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
n) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
o) svolgere qualsiasi altra attività o servizio ritenuti idonei al raggiungimento degli scopi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
2.1 Tra le diverse attività dell’Associazione, alcune sono riservate agli Associati mentre altre sono rivolte alla generalità, pertanto non limitata agli associati.
2.2 Tutte le esibizioni pubbliche, come pure ogni altra forma d’attività associativa, s’intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

 

Art. 3 – Carattere e tipologia dell’Associazione
3.1 L’Associazione non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa. Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apolitica e apartitica.
3.2 L’Associazione assume la forma di “ente non commerciale” ai fini fiscali anche se potrà svolgere, in via sussidiaria e non prevalente, attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
3.3 Non è consentita la remunerazione degli associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l’assegnazione degli utili.
3.4 Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, purché comprovate a piè di lista e autorizzate ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

 

Art. 4 – Dotazione patrimoniale
4.1 L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi.
4.2 Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell’Associazione.
4.3 Costituiscono altresì dotazione patrimoniale le apparecchiature, gli impianti, gli strumenti musicali e quant’altro, elargizioni di Enti o di terzi, i contributi per servizi resi dall’Associazione, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall’impiego della dotazione.
4.4 In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di questo non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere destinati ad altra Associazione o Ente che persegua finalità analoghe o similari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 5 – Gli Associati
5.1 Sono Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi statutari e che per interesse culturale, professionale e/o di studi, avendone fatta richiesta, ne ottengono l’ammissione dal Consiglio Direttivo. La domanda, da redigere su appositi moduli da ritirare presso la Sede, sarà indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre i dati anagrafici e fiscali, l’accettazione dello Statuto e dei regolamenti interni. In caso di domanda d’ammissione a Socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minore.
5.2 L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne verso gli altri Associati che con i terzi.
5.3 I Soci si dividono in Ordinari ed Onorari.
I Soci Ordinari sono tenuti a collaborare per la realizzazione degli scopi associativi e a partecipare all’elaborazione e alla gestione delle rispettive attività o programmi. I Soci Onorari sono persone, enti o istituzioni distintisi per la loro opera di sostegno, proposizione e divulgazione della musica o in collaborazioni con l’Associazione stessa: tale carica è conferita su proposta unanime del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, sono esclusi dal versamento della quota associativa, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.
5.4 Nessuna limitazione è posta al numero dei Soci; possono aderire all’Associazione cittadini d’ambo i sessi, senza limiti d’età e di nazionalità.
5.5 I Soci Ordinari devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento della quota annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.
5.6 E’ Socio di diritto e membro del Consiglio Direttivo l’Assessore alla Cultura del Comune di Puegnago del Garda, sede dell’Associazione, o suo delegato, non obbligato al versamento della quota associativa.
5.7 I Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto a partecipare all’Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro Associato, purché munito di delega scritta, o da esercente la potestà parentale se minorenne; gli associati maggiorenni hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali. Tali diritti saranno automaticamente acquisiti dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5.8 Gli Associati di cui al punto precedente hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e a partecipare all’elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.
5.9 La qualifica di Socio dà diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione e ad usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dalla medesima. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall’Associazione potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente agli Associati interessati ad esse.
5.10 La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato versamento della quota associativa annuale, per allontanamento a seguito di gravi motivi, per inadempienza o disinteresse verso l’attività sociale, per decesso. In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa e/o dei contributi versati, né ha pretese sul patrimonio sociale.
5.11 Le quote versate dagli Associati sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.
5.12 E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione.

 

Parte seconda
Art. 6 – Organi dell’Associazione

6.1 Sono organi di rappresentanza dell’Associazione:
  * l’Assemblea Generale degli Associati
  * il Consiglio Direttivo
  * il Presidente 
  * il Vice-Presidente
  * il Segretario
  * il Tesoriere

 

Art. 7 – L’Assemblea Generale degli Associati
7.1 L’Assemblea generale degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in subordine, dal socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l’anzianità anagrafica).
7.2 E’ convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei Soci con diritto di voto. 
7.3 La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo nella persona del Presidente per mezzo di comunicazione indirizzata agli Associati o affissione all’albo della sede sociale, con indicazione specifica dell’ordine del giorno, del luogo dell’incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale, e dell’ora, almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.
7.4 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea in seconda convocazione può essere prevista anche nello stesso giorno della prima, purchè sia distante di almeno un’ora.
7.3 Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente.
7.4 L’Assemblea ordinaria degli Associati: 
- discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
- discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, dopo aver stabilito la composizione numerica dello stesso;
- delinea le attività associative in via preventiva, discute ed approva il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo affidandone al Presidente la responsabilità per l’esecuzione materiale;
- provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;
- delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine del giorno.
7.5 Nelle assemblee ogni Associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di un socio con diritto di voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.
7.7 L’Assemblea straordinaria degli Associati delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell’Associazione. Per la validità dell’Assemblea straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per quella ordinaria.

 

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di undici, in base al numero complessivo degli iscritti all’Associazione. E’ membro di diritto l’Assessore alla Cultura del Comune di Puegnago o suo delegato.
8.2 Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge al suo interno oppure nomina il Presidente e il Vice-Presidente; quindi nomina un Segretario e un Tesoriere. Le nomine avverranno a scrutinio segreto. Nel caso in cui il Presidente nominato non faccia parte del Consiglio, vi subentrerà il primo dei non eletti che seguono nella lista delle preferenze. Il Consiglio fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari. 
8.3 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri o tra i Soci ordinari, un Direttore Artistico, stabilendone le responsabilità. Il Direttore Artistico, qualora sia individuato tra i Soci estranei al Consiglio Direttivo, può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.
8.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
8.5 L’elezione del Consiglio Direttivo avviene mediante votazione a scrutinio segreto da parte dell’Assemblea, con possibilità di esprimere fino a due preferenze sulla base di una lista di candidati. Nel caso in cui uno o più eletti non accettino la nomina, subentrerà il primo dei non eletti che seguono nella lista delle preferenze. Qualora un membro del Consiglio Direttivo cessi l’incarico prima della scadenza del mandato, subentrerà il primo dei non eletti.
8.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno 2/3 dei suoi componenti. L’avviso di convocazione deve essere fatto pervenire ai membri del Consiglio con un preavviso minimo di cinque giorni dalla data della riunione.
8.7 La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.
8.8 Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese documentate, incontrate nell’espletamento dell’incarico.
8.9 Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni, secondo le esigenze, consulenti anche estranei all’Associazione, la cui presenza sia ritenuta utile. Tali consulenti non hanno diritto di voto.

 

Art. 9 - Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
b) nomina un Direttore Artistico, un Segretario e un Tesoriere;
c) elabora il programma dell’attività dell’Associazione, da sottoporre al parere ed all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati;
d) amministra il fondo sociale;
e) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
f) convoca l’Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell’attività svolta;
g) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue dell’Associazione;
h) delibera sull’ammissione ed esclusione degli Associati.

 

Art. 10 – Il Presidente
10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei confronti degli Associati che dei terzi, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del codice civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti o per il rilascio di dichiarazioni o quietanze. Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sovrintende la gestione amministrativa ed economica, di cui firma gli atti. Il Presidente, inoltre, ha il compito di far osservare lo Statuto ed il Regolamento, di curare i rapporti tra il Consiglio e gli Associati, di attribuire gli incarichi all’interno del Consiglio stesso, di dirigere le iniziative approvate dal Consiglio stesso, di tenere i contatti con le realtà locali.
10.2 Il Presidente è eletto o nominato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile, tranne in casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte del Consiglio Direttivo qualora non ottemperi a quanto disposto nel presente statuto. 
10.3 Il Presidente assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che, in casi di urgenza, si rivelassero necessarie. Di queste ultime verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.
10.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci. In caso di assenza, impedimento o cessazione è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice Presidente a cui spettano la rappresentanza e la firma. 
10.5 Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:
a) quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmare i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l’Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;
b) sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell’Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
c) rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
d) stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione.

 

Art. 11- Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente assente o impedito a svolgere le sue funzioni; nell’espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

 

Art. 12 - Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli Associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione dei verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, che vengono controfirmati dal Presidente, e della loro conservazione;
- è responsabile di ogni problema organizzativo interno.

 

Art. 13 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- controlla ed esegue la gestione amministrativa dell’Associazione, provvedendo alla tenuta dei registri e della contabilità della medesima, nonché alla conservazione della relativa documentazione, e ne riferisce al Consiglio Direttivo;
- predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo con il Segretario, da sottoporre al Consiglio Direttivo entro i termini previsti dal regolamento;
- provvede alla riscossione delle quote associative, contributi, rimborsi, compensi e qualsiasi altra somma dovuta all’Associazione e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Può, congiuntamente al Presidente, avere accesso ai fondi dell’Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

 

Art. 14 - Il Direttore Artistico
Il Direttore Artistico è responsabile di tutta l’attività musicale, della validità didattica ed artistica dei programmi d’insegnamento, della verifica della preparazione professionale dei collaboratori/docenti e svolge tali funzioni in piena autonomia. Egli propone al Consiglio Direttivo argomenti di discussione ed iniziative curando poi l'esecuzione di quanto deciso, nell'ambito del mandato attribuitogli dal Consiglio stesso; può prendere decisioni che abbiano carattere d’urgenza, salvo a farle ratificare nella prima riunione del Consiglio. Ha inoltre il compito di gestire la scuola, sotto tutti i suoi molteplici aspetti, curandone specificatamente l'organizzazione didattica ed artistica. Egli può avvalersi di collaboratori artistici, in accordo con il Consiglio Direttivo. Il direttore Artistico mantiene, insieme al Presidente, i contatti con altre Associazioni, Enti o persone che possono in qualche modo inserirsi nelle attività dell’Associazione. La carica di Direttore artistico è incompatibile con quelle di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.

 

Art. 15 - Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Gli incarichi professionali retribuiti, utilizzati per il raggiungimento dei fini dell’Associazione, decadono allo scadere del contratto di collaborazione professionale.

 

Parte terza
Art. 16 – Quote associative annuali

La quota associativa annuale è fissata nella misura di € 20,00 e sarà in seguito determinata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 17 – Rimborsi spese attività degli Associati.
Il servizio prestato dai Soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali, così come le spese effettivamente sostenute e documentate per il medesimo, può essere rimborsato, entro limiti preventivamente stabiliti. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Per gli Associati che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell’Associazione o per conto di questa, o si impegnano a prestare la loro opera ai fini educativi e promozionali nell’ambito dell’oggetto sociale sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza, borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente, su cui saranno praticate le ritenute di legge.

 

Art. 18 – Il Patrimonio
18.1 Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, è costituito:
- dalle quote associative annuali;
- dai contributi statali, regionali e degli enti pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati agli Associati;
- proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie e sponsorizzazioni, donazioni o lasciti provenienti anche da non associati;
- da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
- da tutto quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.
18.2 L’Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari; può noleggiare strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l’attività degli Associati.
18.3 In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale l’Associazione può svolgere le seguenti attività commerciali:
- prestazioni di servizi rese a Enti Pubblici o a Privati;
- partecipazione di Associati a manifestazioni o iniziative promosse da Enti Pubblici o da Privati.
18.4 L’Associazione può accettare sponsorizzazioni e richiedere finanziamenti, mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione delle iniziative istituzionali.
18.5 Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dagli Associati non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.
18.6 L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi Ente non commerciale.

 

Art. 19 – Esercizio Sociale e Finanziario
L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere, accanto alle attività istituzionali.
Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci ordinari.
Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario.

 

Art. 20 – Regolamento Interno e altre norme applicabili
Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo, previo ratifica dell’Assemblea generale degli Associati.
20.1 L’Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri associati proficue opportunità e facilitazioni.
20.2 Per quanto qui non previsto, valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

 

Art. 21 - Scioglimento dell’Associazione
La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno 2/3 degli Associati presenti ad un’apposita Assemblea Straordinaria degli Associati, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno i ¾ degli Associati.
L’Assemblea determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra gli Associati e determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità simili o comunque con fini di pubblica utilità.

 

Art. 22 – Regole statutarie stabilite dalla legge
Le regole statutarie stabilite dalla legge sono:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad un’altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o i partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni finanziarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa;

Il presente Statuto si è uniformato alle seguenti prescrizioni normative:
a) al decreto legislativo n. 460/97, con particolare riferimento alle agevolazioni tributarie e fiscali previste per gli enti non commerciali;
b) all’art. 4, 4° comma del DPR 26/10/1972 n. 633 come successivamente modificato ed integrato ai sensi dell’art. 8, lettera A) della legge 24/12/1993 n. 537;
c) all’art. 74, 5° comma del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni con l’art. 2, primo comma, lettera D) del D.L. 30/12/1993 n. 557 così come convertito con modificazioni, della legge 26/02/1994 n. 133.

Per quanto non espressamente previsto, l’Associazione intende comunque avvalersi di ogni facilitazione di carattere fiscale prevista dalla norma di legge per le associazioni sportive e culturali.
Per quanto non espressamente previsto si fa esplicito rinvio al presente Statuto e, ove ulteriormente necessario, alle vigenti disposizioni del codice civile in materia.

 

Art. 23 – Disposizioni finali
Il presente Statuto, strutturato in tre parti per complessivi 23 articoli, è integralmente accettato dagli Associati, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.
Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

Puegnago del Garda, 30 dicembre 2009

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